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D.Lvo 29/10/1999 n. 490

c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla Regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 144, puo' tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.

4. La disposizione del comma 2 non si applica ai beni indicati all'articolo 139, individuati a norma degli articoli 140 e 144.

Articolo 147 Censimento e catalogazione (Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 54, comma 1,lett. b)

1. I beni e le aree indicati agli articoli 139 e 146 sono censiti, catalogati e individuati anche su cartografia informatizzata da restituirsi in scala idonea all'identificazione del bene. A tal fine il Ministero, d'intesa con la Con-

Articolo 148 Convenzioni internazionali

1. L'attivita' di tutela e valorizzazione dei beni ambientali si conforma ai principi di cooperazione tra Stati, anche nell'ambito di organizzazioni internazionali, stabiliti dalle convenzioni in materia, rese esecutive in Italia.

CAPO II GESTIONE DEI BENI

Articolo 149 Piani territoriali paesistici (Decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-bis)

1. Le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni ambientali indicati all'articolo 146 mediante la redazione di piani territoriali paesistici o di piani urbanisticoterritoriali aventi le medesime finalita' di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali.

2. La pianificazione paesistica prescritta al comma 1 e' facoltativa per le vaste localita' indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 139 incluse negli elenchi previsti dall'articolo 140 e dall'articolo 144.

3. Qualora le regioni non provvedano agli adempimenti previsti al comma 1, si procede a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Fermo il disposto dell'articolo 164 il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con la Regione, puo' adottare misure di recupero e di riqualificazione dei beni tutelati a norma di questo titolo i cui valori siano stati comunque compromessi.

Articolo 150 Coordinamento della disciplina urbanistica (Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 5, comma 2, lett. a; art. 7, comma 2, n. 5; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 art. 52,comma 1)

1. Le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda i valori ambientali, con finalita' di orientamento della pianificazione paesistica, sono individuate a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. I piani regolatori generali e gli altri strumenti urbanistici si conformano, secondo l'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e le norme regionali, alle previsioni dei piani territoriali paesistici e dei piani urbanisticoterritoriali di cui all'articolo 149. I beni e le aree indicati agli articoli 139 e 146 sono comunque considerati ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, n. 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come sostituito dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1968, n. 1187.

3. Le regioni e i comuni possono concordare con il Ministero speciali forme di collaborazione delle competenti soprintendenze alla formazione dei piani.

Articolo 151 Alterazione dello stato dei luoghi (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, art. 82, commi 1 e 2 e comma 9, aggiunto dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1)

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell'articolo 140 o dell'articolo 144 o nelle categorie elencate all'articolo 146 non possono distruggerli ne' introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che e' oggetto di protezione.

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

3. L'autorizzazione e' rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni.

4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero puo' in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.

5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi trenta giorni e' data facolta' agli interessati di richiedere l'autorizzazione al Mini-

Articolo 152 Interventi non soggetti ad autorizzazione (Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 art. 82, commi 8 e 12 aggiunti dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431,art. 1)

1. Non e' richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 151:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attivita' agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati alla lettera g) dell'articolo 146, purche' previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.

Articolo 153 Inibizione o sospensione dei lavori (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, artt. 8 e 9; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1,2 e 4)

1. Indipendentemente dalla inclusione di un bene ambientale negli elenchi previsti agli articoli 140 e 144 e dalla notifica prescritta dall'articolo 143 la Regione e il Ministero hanno facolta' di:

a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di pregiudicare il bene;

b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera

a), la sospensione di lavori iniziati.

2. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene non ancora dichiarato e notificato di notevole interesse pubblico si intende revocato se entro il termine di novanta giorni non sia stata comunicata agli interessati la deliberazione della commissione provinciale di cui all'articolo 140 o la proposta della soprintendenza prevista all'articolo 144.

3. Il provvedimento cautelare nonche' gli atti successivi indicati al comma 2 sono comunicati anche al Comune interessato.

Articolo 154 Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 10)

1. Per lavori su beni ne' precedentemente inclusi negli elenchi previsti dagli

articoli 140 e 144, ne' precedentemente dichiarati e notificati di notevole interesse pubblico, dei quali sia stata ordinata la sospensione, senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all'articolo 153, comma 1, l'interessato puo' ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere gia' eseguite sono demolite a spese dell'autorita' che ha disposto la sospensione.

Articolo 155 Interventi soggetti a particolari prescrizioni (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 11)

1. Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito e in vista delle localita' indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 139, ovvero in prossimita' delle cose indicate alle lettere a) e b) dello stesso articolo, la Regione ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilita' economica delle opere gia' realizzate valgano ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo.

2. La medesima facolta' spetta al Ministero che la esercita previa consultazione della Regione.

Articolo 156 Opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali (Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 10 e 11 aggiunti dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, comma 24; legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 2, comma 1, lett. d e art. 6)

1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 151 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, il Ministero puo' in ogni caso rila-

2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, l'autorizzazione prescritta dal comma 1 e' rilasciata secondo le procedure previste all'articolo 26.

3. Per le attivita' minerarie di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero prevista dal comma 1 e' rilasciata sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Restano ferme le competenze del Ministero dell'ambiente in materia di cave e torbiere.

Articolo 157 Cartelli pubblicitari (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 1 e 2; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 3 e 4)

1. Nell'ambito e in prossimita' dei beni ambientali indicati nell'articolo 138 e' vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione della Regione.

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimita' dei beni indicati nel comma 1 e' vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole della Regione sulla compatibilita' della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

Articolo 158 Colore delle facciate dei fabbricati (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 3 e 4; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1e 2)

1. La Regione puo' ordinare che nelle localita' contemplate dalle lettere c) e

d) dell'articolo 139, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi.

2. In caso di inadempienza, la Regione provvede all'esecuzione d'ufficio.

Articolo 159 Vigilanza (Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2 e comma 12 aggiunto dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1)

1. Le funzioni di vigilanza sui beni ambientali tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.

Articolo 160 Notifiche eseguite ed elenchi compilati ai sensi della normativa previgente (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 18)

1. Le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778 e gli elenchi compilati a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sono validi a tutti gli effetti di questo Titolo.

Articolo 161 Regolamento

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e' emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni di questo Titolo.

2. Fino all'emanazione del regolamento previsto al comma 1 restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

 

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